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C. 10/10/1960

a) domanda - La domanda di mutuo firmata dal rappresente legale dell'Ente deve indicare, seppure in modo sommario le opere che si intendono analizzare e le somme approssimativa necessarie fornendo anche i dati relativi alle necessarie garanzie. Nel frattempo gli Enti richiedenti dovranno fare redigere il progetto esecutivo, sottoporlo all'approvazione dei competenti organi secondo le norme vigenti, nonché munirlo del parere tecnico del CONI.

b) adesione - L'Istituto fornisce prontamente con l'adesione di massima tutte le indicazioni necessarie per l'istruttoria.

c) istruttoria - Per ottenere la concessione del mutuo gli Enti richiedenti dovranno inviare all'Istituto:

- domanda formale di mutuo;

- delibera di contrattazione del finanziamento;

- provvedimento di approvazione del progetto;

- documentazione comprovante la libera proprietà dell'area interessata dagli impianti finanziati;

- modulo fornito dall'Istituto debitamente compilato.

d) concessione - A istruttoria ultimata la domanda verrà sottoposta all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale nel deliberare la concessione del prestito potrà determinare l'entità del contributo sugli interessi che assisterà l'operazione di finanziamento. La stipula del contratto di mutuo sarà effettuata presso la sede dell'Istituto o presso le competenti dipendenze della Banca Nazionale del Lavoro.

e) erogazione - L'erogazione viene effettuata su presentazione dei certificati di avanzamento dei lavori, vistati dal Servizio Impianti Sportivi del CONI e dal Capo dell'Ufficio Tecnico (ovvero in mancanza dal Direttore dei lavori). Garanzia dei mutui Tanto per i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti che dall'Istituto per il Credito Sportivo, le garanzie richieste agli Enti locali territoriali consistono in delegazioni di pagamento da rilasciarsi, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio. Può anche essere accettata la garanzia della regione, con provvedimento annesso in base a legge regionale, e la cessione di contributi regionali. Per gli altri Enti morali e istituzioni sportive, ammessi alla concessione del mutuo dall'Istituto per il Credito Sportivo, le garanzie, immobiliari o mobiliari, vengono decise con riguardo ai singoli casi.

5. Sovvenzioni coni a fondo perduto Qui si vuole accennare alle sovvenzioni del CONI a fondo perduto per costruzioni di attrezzature elementari e per migliorie ad impianti sportivi. I contributi sono destinati ad impianti ed attrezzature disponibili per l'attività delle società sportive locali e dei giochi della gioventù. Le sovvenzioni possono essere concesse anche per l'acquisto di attrezzature indispensabili al funzionamento degli impianti ed aventi carattere fisso, cioè che restino stabilmente assegnate all'impianto per il quale la sovvenzione viene richiesta. Le sovvenzioni devono essere destinate per costruzione di attrezzature elementari e per opere di miglioria, di restauro e di perfezionamento dell'efficienza di impianti esistenti, relativamente alle esigenze degli atleti. Non possono essere prese in esame richieste:

a) di finanziamento integrale, in quanto le sovvenzioni vanno intese come un concorso del CONI alle spese effettuate dal beneficiario al quale deve essere richiesto un minimo sacrificio finanziario;

b) di sovvenzioni per lavori il cui importo è talmente elevato da rendere inoperante l'eventuale intervento del CONI;

c) richieste di sovvenzioni per lavori relative a strutture non destinate all'e sercizio sportivo ma allo spettacolo (tribune, ecc.). La richiesta deve essere inoltrata al presidente del comitato provinciale del CONI il quale, dopo indagini accurate sulla consistenza della domanda, ne cura la trasmissione al CONI con una propria motivata proposta di sovvenzione unitamente alla seguente documentazione prodotta in un unico esemplare:

a) una breve relazione illustrativa sull'attività agonistica che il sodalizio svol ge, se la richiesta è presentata da una società sportiva, se il richiedente è il comune, da una breve relazione illustrativa, sulla utilizzazione dell'impianto e sull'attività sportiva esistente nel comune;

b) una relazione tecnica da cui risultino le caratteristiche dell'impianto, i lavori che s'intendono eseguire ed il dettaglio della spesa all'uopo preventivata (progetto e computo metrico);

c) una dichiarazione da cui risulti che l'impianto è di proprietà o è a disposizione dell'ente richiedente la sovvenzione; La procedura delle pratiche sarà tanto più spedita quanto più regolare ed esauriente sarà la documentazione anzidetta. Il CONI, esaminata la pratica darà il più rapidamente possibile comunicazione della decisione adottata al riguardo. Le opere per le quali è stata richiesta la sovvenzione dovranno essere terminate entro un anno dalla data di stanziamento. Il pagamento avverrà a lavori effettivamente compiuti. A tale scopo il comitato provinciale del CONI inoltrerà richiesta al CONI accompagnata da un verbale di constatazione redatto in duplice copia a cura del rappresentante provinciale del CONI per gli impianti sportivi e vistato dal presidente del comitato provinciale. Quando si tratta di attrezzature, il verbale di constatazione dovrà essere accompagnato dalle fatture debitamente quietanzate. Non appena il CONI avrà ricevuto la documentazione di cui ai punti precedenti, provvederà alla relativa erogazione. Il CONI potrà ridimensionare l'importo della sovvenzione qualora l'entità dei lavori e delle spese sostenute dovesse risultare diversa o inferiore a quella per la quale è stata concessa l'approvazione. Per la concessione delle sovvenzioni a fondo perduto non si richiede alcun adempimento burocratico (come approvazione del progetto, ecc.), oltre quelli indicati.

6. Impianti ed attrezzature sportive scolastiche Lo scopo della pubblicazione necessariamente impone che relativamente all'edilizia ed alle attrezzature scolastiche ci si limiti a rapidi accenni di alcune norme e provvidenze. L'art. 5 della legge 7-2-1958, n. 88 (G.U. 6-3-1958, n. 58), dispone che tutti gli edifici scolastici devono comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le venti classi, e di due palestre quando le classi superino le venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi. Le aree e le palestre sono considerati locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico. La legge 2-4-1968, n. 526 (G.U. 7-5-1968, n. 115), ha modificato il primo comma dell'art. 1 del Regio decreto legge 2-2-1939, n. 302. Ne consegue che gli articoli del citato decreto legge sono rimasti invariati e, pertanto, "l'approvazione dei progetti relativi agli edifici è subordinata per la parte riguardante la costruzione, la modifica e il restauro delle palestre, ginnastiche e piscine, al preventivo parere favorevole, in linea tecnica, della commissione impianti sportivi (C.I.S.) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)". La legge 31-10-1966, n. 942 (G.U. 15-11-1966, n. 286), recante la norma per il finanziamento del piano di sviluppo della scuola (legge 13-7-1965, n.

874) nel quinquennio dal 1966 al 1970, ha previsto "per l'attrezzatura, il funzionamento e l'adattamento delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi scolastici, nonché per sussidi e contributi di funzionamento ad organizzazioni sportive scolastiche" le seguenti somme: "iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione: 1966, lire 1.500 milioni; 1967, lire

2.000 milioni; 1968, lire 2.500 milioni; 1969, lire 3.500 milioni; 1970, lire

4.500 milioni. La legge 28-7-1967, n. 641 (G.U. 6-3-1967, n. 198) integrata e modificata dalla legge 17-2-1968, n. 106 (G.U. 6-3-1968, n. 61) e dal decreto legge 24-10-1969, n. 701 (G.U. 28-10-1969, n. 274), ha recato "nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e il piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1967-1971". La costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattivamento di edifici, comprese le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali di educazione, sono eseguiti in base a programmi quinquennali. Per il quinquennio 1967-1971 l'esecuzione delle opere citate di edilizia scolastica avviene a totale carico dello Stato (sotto il controllo e a cura del medesimo) con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni della legge n. 641. Gli oneri relativi all'esecuzione delle opere di edilizia scolastica comprendono anche quelli per l'arredamento, inclusa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi. I comuni, le province, anche riunite in consorzio, e gli altri enti obbligati per legge sono tenuti a fornire le aree per le costruzioni degli edifici scolastici ma possono chiedere che lo Stato provveda direttamente per loro conto al- l'acquisto dell'area salvo rimborso della spesa relativa in venticinque annualità senza interessi. Il Ministro per il tesoro può concedere l'esonero dal rimborso quando i co-

 

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